Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”
Ieri, 29 aprile, avrebbe dovuto essere all’esame
del Parlamento [http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelencodlconvers.htm],
il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che,
nell’abrogare il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione
degli articoli 3, comma 6-bis e 4 e [ii] l’articolo 35 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9, prevede nuove e più ampie misure di intervento
e riordina gli atti con cui tali misure possono essere attivate dalle autorità.
Ora, la Costituzione non prevede la carica della Vicepresidenza, né la possibilità di delega volontaria delle Funzioni del Capo dello Stato ad altro Organo Istituzionale, ma solo l’istituto della supplenza, escludendo anche implicitamente la revoca del Presidente. La supplenza consiste nell’assunzione dei Poteri e delle Funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato [articolo 86 della Costituzione], nelle ipotesi in cui, a causa di un impedimento, il Presidente della Repubblica non possa svolgere la propria attività.
Ciò premesso, nel rispetto del principio della separazione dei Poteri, l’esercizio della Funzione Legislativa spetta al Parlamento e non al Governo.
Ora, la Costituzione non prevede la carica della Vicepresidenza, né la possibilità di delega volontaria delle Funzioni del Capo dello Stato ad altro Organo Istituzionale, ma solo l’istituto della supplenza, escludendo anche implicitamente la revoca del Presidente. La supplenza consiste nell’assunzione dei Poteri e delle Funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato [articolo 86 della Costituzione], nelle ipotesi in cui, a causa di un impedimento, il Presidente della Repubblica non possa svolgere la propria attività.
Ciò premesso, nel rispetto del principio della separazione dei Poteri, l’esercizio della Funzione Legislativa spetta al Parlamento e non al Governo.
Tuttavia, in
casi del tutto eccezionali e nei modi e limiti stabiliti dalla Costituzione anche
il Governo può esercitare la Funzione Legislativa. Questo “sviamento” dell’ordine normale
delle competenze [in questo caso dal Parlamento al Governo] può aversi solo in
due ipotesi, tassativamente previste dalla Costituzione:
- per
l’approvazione di Decreti Legislativi [articolo 76 della Costituzione];
- per l’approvazione
di Decreti Legge [articolo 77 della Costituzione].
Il Parlamento,
piuttosto che legiferare direttamente, può scegliere di delegare con legge al Governo
il relativo potere in materie squisitamente tecniche o particolarmente delicate
per le quali si ritiene troppo lungo e laborioso il procedimento camerale.
In questi casi,
l’esercizio della Funzione Legislativa prevede due fasi:
1] l’iniziale atto con il quale il
Parlamento delega l’esercizio della Funzione Legislativa al Governo [e non a
sue singole componenti], chiamato Legge Delega;
2] il successivo atto del Governo, che assume
il nome di Decreto Legislativo o Decreto Delegato.
La Legge Delega
è una normale Legge, per la quale, tuttavia, la Costituzione prevede
l’approvazione in Assemblea e non in Commissione e deve contenere:
- i principi
e i criteri direttivi, cui il Governo deve attenersi dell’adottare il Decreto Legislativo;
- il termine
temporale entro cui il Governo può esercitare il potere delegatogli;
- l’
oggetto della delega, vale a dire la materia nella quale il Governo è chiamato
a adottare il Decreto Legislativo.
La Costituzione,
nel prevedere questi limiti all’esercizio del Potere Legislativo da parte del
Governo, ha voluto evitare il rischio che il Parlamento possa essere spogliato
delle proprie prerogative, svilendo i principi fondamentali del nostro
ordinamento.
E questo è il testo del Decreto Legge 25
marzo 2020, n. 19:
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto
l’articolo 16 della Costituzione,
che consente limitazioni della libertà di circolazione per
ragioni sanitarie;
Tenuto conto
che l’organizzazione mondiale
della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso
atto dell’evolversi della
situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e dell’incremento dei casi e dei decessi
notificati all’Organizzazione
mondiale della sanità;
Ritenuta
la straordinaria necessità e urgenza di
emanare nuove disposizioni per
contrastare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e
contenimento alla diffusione del predetto virus;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 24
marzo 2020;
Sulla
proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri
e del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri della
giustizia e dell’economia e delle
finanze;
Emana
il
seguente Decreto-Legge:
Art.
1
Misure
urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1.
Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche
parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo,
sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal
presente decreto, una o più misure
tra quelle di cui al comma 2,
per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore
a trenta giorni,
reiterabili e modificabili anche
più volte fino al 31 luglio 2020,
termine dello stato di emergenza
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con
possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in
diminuzione secondo l’andamento
epidemiologico del predetto virus.
2.
Ai sensi e per le finalità di cui al comma
1, possono essere adottate, secondo principi
di adeguatezza e
proporzionalità al rischio
effettivamente presente su specifiche
parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di
esso, una o più tra le seguenti misure:
a]
limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla
possibilità di allontanarsi dalla
propria residenza, domicilio o dimora
se non per
spostamenti individuali limitati
nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze
lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o
da altre specifiche ragioni;
b]
chiusura al pubblico di strade
urbane, parchi, aree
gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c]
limitazioni o divieto di allontanamento e
di ingresso in territori comunali, provinciali o
regionali, nonché rispetto
al territorio nazionale;
d]
applicazione della misura della
quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati
di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori
del territorio italiano;
e]
divieto assoluto di allontanarsi dalla
propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla
misura della quarantena perché risultate positive al virus;
f]
limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g]
limitazione o sospensione di manifestazioni
o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione
in luogo pubblico o privato, anche
di carattere culturale,
ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
h]
sospensione delle cerimonie civili
e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi
destinati al culto;
i]
chiusura di cinema, teatri, sale da concerto
sale da ballo, discoteche, sale
giochi, sale scommesse
e sale bingo,
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi
luoghi di aggregazione;
l]
sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o
evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale,
salva la possibilità di svolgimento a distanza;
m]
limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina in luoghi pubblici o privati,
ivi compresa la possibilità
di disporre la
chiusura temporanea di
palestre, centri termali, sportivi,
piscine, centri natatori
e impianti sportivi, anche se
privati, nonché di disciplinare le
modalità di svolgimento degli
allenamenti sportivi all’interno
degli stessi luoghi;
n]
limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e
motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
o] possibilità
di disporre o
di affidare alle
competenti autorità statali
e regionali la
limitazione, la riduzione,
la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di
merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di
trasporto pubblico locale;
p]
sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del Decreto
Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di
ogni ordine e
grado, nonché delle istituzioni
di formazione superiore, comprese le università
e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi
per le
professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi
professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche
territoriali e locali e da soggetti
privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame,
ferma la
possibilità del loro
svolgimento di attività in
modalità a distanza;
q]
sospensione dei viaggi
d’istruzione, delle iniziative
di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
r]
limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al Decreto
Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42,
nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso
libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s]
limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le
attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a
modalità di lavoro agile;
t] limitazione
o sospensione delle
procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di
personale presso datori
di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui
la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari
ovvero con modalità a distanza, fatte
salve l’adozione degli atti di
avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure
per le quali
risulti già ultimata la
valutazione dei candidati
e la possibilità
di svolgimento dei procedimenti
per il conferimento
di specifici incarichi;
u]
limitazione o sospensione
delle attività commerciali
di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare
la reperibilità dei
generi agricoli, alimentari e
di prima necessità da espletare
con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a
carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto
di una
distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata
a prevenire o
ridurre il rischio di contagio;
v]
limitazione o sospensione delle attività di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di
consumo sul posto
di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
z]
limitazione o sospensione di
altre attività d’impresa
o professionali, anche ove
comportanti l’esercizio di
pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità
previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non
sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il
rischio di contagio come principale misura
di contenimento, con adozione
di adeguati strumenti
di protezione individuale;
aa]
limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari
per assicurare la
reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessità;
bb]
specifici divieti o limitazioni per
gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto
soccorso [DEA/PS];
cc]
limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza,
residenze sanitarie assistite [RSA], hospice, strutture
riabilitative e strutture
residenziali per anziani,
autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti
penitenziari per minorenni;
dd]
obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di
coloro che sono transitati e hanno
sostato in zone a
rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della
sanità o dal Ministro della salute;
ee]
adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff]
predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina
vigente;
gg]
previsione che le attività
consentite si svolgano
previa assunzione da parte del titolare o del gestore di
misure idonee a evitare assembramenti di persone,
con obbligo di
predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio;
per i servizi di pubblica necessità,
laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale,
previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
hh]
eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attività
economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a
autorità pubbliche specificamente individuate.
3.
Per la durata dell’emergenza di cui
al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività
non oggetto di sospensione in conseguenza
dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia
assolutamente necessario per assicurarne
l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto
dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.
Art. 2
Attuazione delle misure di
contenimento
1. Le misure di cui all’articolo 1
sono adottate con uno
o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia
e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché
i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino
esclusivamente una regione o alcune
specifiche regioni, ovvero il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I
decreti di cui al
presente comma possono essere
altresì adottati su proposta dei
presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui
riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni,
ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui
riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro
della salute, il Ministro dell’interno,
il Ministro della
difesa, il Ministro dell’economia
e delle finanze
e gli altri
ministri competenti per
materia. Per i profili
tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e
proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono
adottati sentito, di
norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza
del Capo
del dipartimento della Protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630.
2.
Nelle more dell’adozione
dei decreti del
Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 e con
efficacia limitata fino a tale
momento, in casi di estrema necessità
e urgenza per situazioni sopravvenute le misure
di cui all’articolo
1 possono essere adottate dal
Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti
prodotti e gli atti adottati sulla base
dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo
32 della
legge 23 dicembre 1978,
n. 833. Continuano
ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già
adottate con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo
2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad
applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del
presente decreto i
termini per il controllo
preventivo della Corte
dei conti, di
cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti
adottati in attuazione
del presente decreto, durante lo svolgimento della
fase del controllo preventivo della Corte dei conti,
sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in
attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana e comunicati alle
Camere entro il
giorno successivo alla
loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un
Ministro da lui delegato riferisce ogni
quindici giorni alle
Camere sulle misure adottate ai
sensi del presente decreto.
Art. 3
Misure urgenti di carattere regionale
o infraregionale
1.
Nelle more dell’adozione
dei decreti del
Presidente del Consiglio
dei ministri di
cui all’articolo 2,
comma 1, e con efficacia
limitata fino a tale momento, le regioni,
in relazione a specifiche situazioni
sopravvenute di aggravamento
del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte
di esso, possono introdurre
misure ulteriormente restrittive,
tra quelle di cui
all’articolo 1, comma
2, esclusivamente nell’ambito
delle attività di loro competenza
e senza incisione
delle attività produttive e
di quelle di
rilevanza strategica per l’economia
nazionale.
2. I Sindaci non possono adottare, a
pena di inefficacia, ordinanze contingibili
e urgenti dirette
a fronteggiare l’emergenza
in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti
di oggetto cui al comma 1.
3. Le
disposizioni di cui
al presente articolo
si applicano altresi’ agli atti
posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni
disposizione di legge previgente.
Art. 4
Sanzioni e controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il
mancato rispetto delle misure di
contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati
ai sensi dell’articolo
2, comma 1, ovvero
dell’articolo 3, è
punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
3.000 e non si applicano le sanzioni
contravvenzionali previste dall’articolo 650
del codice penale
o da ogni
altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3.
Se il mancato
rispetto delle predette
misure avviene mediante l’utilizzo
di un veicolo le sanzioni sono aumentate
fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all’articolo 1,
comma 2, lettere i], m], p], u], v], z] e aa], si
applica altresì la
sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
3. Le violazioni sono accertate ai
sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202
del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure
di cui all’articolo 2, comma 1, sono
irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai
relativi procedimenti si applica l’articolo
103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
4. All’atto dell’accertamento delle violazioni
ci cui al comma 2,
ove necessario per impedire la
prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità
procedente puo’ disporre
la chiusura provvisoria dell’attività
o dell’esercizio per
una durata non superiore
a 5 giorni.
Il periodo di
chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione
della medesima disposizione la sanzione
amministrativa è raddoppiata
e quella accessoria
è applicata nella misura massima.
6. Salvo che il fatto costituisca
violazione dell’articolo 452 del codice
penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo
1, comma 2, lettera
e], è punita
ai sensi dell’articolo 260 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al comma 1 dell’articolo 260 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi
sanitarie, le parole «con l’arresto fino
a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000»
sono sostituite dalle seguenti: “con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda
da euro 500 ad euro 5.000”.
8. Le disposizioni del presente articolo
che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ma in tali
casi le sanzioni amministrative sono
applicate nella misura minima
ridotta alla metà.
Si applicano in
quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101
e 102 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9.
Il Prefetto, informando
preventivamente il Ministro
dell’interno, assicura l’esecuzione
delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove
occorra, delle Forze
armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al
personale delle Forze
armate impiegato, previo provvedimento
del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione
delle misure di contenimento
di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la
qualifica di agente
di pubblica sicurezza.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Sono abrogati:
a] il decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, ad eccezione
degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
b] l’articolo 35 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9.
2. Le disposizioni del presente
decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti
e le relative
norme di attuazione.
3. Dall’attuazione del presente
decreto non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse
umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio
dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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